Art. 7.

      1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di Milano e di Varese e presso gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle medesime province e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di cui al comma 1 dell' articolo 1.